Il Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015, ha inserito nel codice civile l‘art. 2929 bis, rubricato “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”, introducendo, quindi, una previsione normativa del tutto innovativa: in sostanza la norma prevede che i beni immobili e i beni mobili registrati possano essere oggetto di esecuzione forzata anche se sottoposti a vincolo di indisponibilità o se oggetto di alienazione a titolo gratuito (es. fondo patrimoniale, trust, costituzione di un patrimonio societario separato, atti di donazione, atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c., deliberazioni costitutive di patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 ter c.c. etc.), sempre che il vincolo o l’alienazione siano successivi all’insorgere del credito e purché il pignoramento venga effettuato entro un anno dalla trascrizione del vincolo o dell’alienazione.
Il nuovo articolo, peraltro, consente al creditore, in caso di alienazione a titolo gratuito, di intraprendere l’espropriazione forzata anche direttamente nei confronti del terzo acquirente.
La norma costituisce una sorta di rivoluzione nel dettato normativo nazionale (sempre che venga confermata in sede di conversione del decreto legge n. 83/2015) in quanto, prima della sua introduzione, il creditore non aveva alternative se non quella di promuovere, prima di agire esecutivamente, l’azione revocatoria o quella di simulazione.
E’ evidente, tuttavia, che, decorso inutilmente il termine indicato nel nuovo art. 2929 bis c.c., il creditore dovrà ancora seguire le vie ordinarie per far valere i propri diritti e dovrà, quindi, preventivamente ottenere la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti degli atti di disposizione patrimoniale posti in essere in suo danno: a tal proposito, appare opportuno un richiamo alla giurisprudenza consolidata degli ultimi anni secondo cui, mentre il negozio impugnato in via revocatoria è realmente esistente e come tale effettivamente voluto dalle parti, con la conseguenza che la detta azione mira a ottenerne la declaratoria di inefficacia al fine unico e specifico di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, quello impugnato attraverso l’azione di simulazione esiste invece solo apparentemente, in quanto o è addirittura inesistente una volontà negoziale (simulazione assoluta ) o è un negozio diverso da quello che le parti hanno concluso (simulazione relativa).
Dal che discende la ulteriore conseguenza che, mentre l’azione revocatoria può essere promossa solo dai creditori pregiudicati nell’ esercizio dei propri diritti dall’ atto dispositivo, l’azione di simulazione può essere promossa da chiunque abbia interesse alla caducazione del negozio, e non forma oggetto di accertamento l’atteggiamento soggettivo di mala fede di uno dei contraenti, rilevante sotto il diverso profilo della dimostrazione che le parti non intendevano affatto concludere il negozio simulato.
Dal punto di vista del debitore è evidente che la nuova disposizione incide negativamente sul suo diritto di difesa, potendo eglitutelarsi dall’espropriazione solo attraverso l’opposizione all’esecuzione.
Dal canto suo il creditore dovrà attivarsi celermente, trascrivendo il pignoramento nel termine di 1 anno dalla data di trascrizione dell’atto compiuto dal debitore ovvero, entro 1 anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, intervenendo nell’esecuzione da altri promossa.