Si richiama di seguito una recente pronuncia della Suprema Corte intervenuta a dirimere la controversia insorta tra un fideiussore e la Banca presso cui era stato acceso un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito da esso garantito. La Corte di Cassazione, richiamando il proprio consolidato, precedente orientamento, ribadisce che, ai fini della esatta quantificazione dell’esposizione del garante, occorre operare un distinguo: mentre gli interessi convenzionalmente stabiliti in misura superiore al tasso legale fra le parti del rapporto garantito maturati fino al dì del recesso rientrano nel limite del “tetto massimo” della fideiussione, esulano, invece, dal limite della somma massima garantita dalla fideiussione gli interessi moratori che maturano su detta somma successivamente al recesso e fino al pagamento dalla somma dovuta dal fideiussore.
In sostanza, il debito del fideiussore per interessi di mora non soggiace al limite del massimale della fideiussione, in quanto esso è imputabile a uno specifico inadempimento del fideiussore ed è svincolato dalla garanzia da esso prestata.
Così si è pronunciata la Cassazione Civile Sent. Sez. 1° N. 12263/ 2015 del 12/06/2015: in ipotesi di recesso del fideiussore, “egli resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla suddetta data e in tale misura cristallizzato (al quale va raffrontato il limite massimo della garanzia), e resta tenuto inoltre, nel caso di mancato tempestivo adempimento, agli ulteriori interessi che a titolo moratorio abbiano a maturare su tale importo fino alla data del pagamento, da chiunque effettuato: e l’incremento che per tal modo subisce il debito del fideiussore, in quanto imputabile a specifico inadempimento del fideiussore stesso, svincolato da correlazione con la ormai caducata efficacia della garanzia e autonomamente rilevante, non soggiace – a differenza di quello rappresentato dagli interessi (anche moratori) maturati anteriormente al recesso – al limite del massimale della fideiussione” (cfr. Cass. 7 aprile 1998, n. 3575, in motivazione; v. pure Cass., 16 gennaio 1985, n. 103).